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§Capitolo II - Zone per insediamenti a prevalenza residenziale

  • Art. 28 - Zona omogenea residenziale B1 - Ristrutturazione della zona di "interesse ambientale"

Comprende la parte del territorio attigua al nucleo antico, che, non presentando valori storico-ambientali da salvaguardare, presenta l'esigenza di una radicale trasformazione statico-igienica da operare sia attraverso opera di ammodernamento integrale, sia attraverso demolizione e ristrutturazione.

In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni:
a)residenza;
b)servizi sociali;
c)sedi di associazioni.

Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni:
d)artigianato, nel rispetto di tutte le Norme previste dai regolamenti locali, con esclusione di attività di produzione nociva, inquinante, rumorosa e comunque incompatibili con la residenza purché non superino la quota del 40% di Superficie utile (Su) totale dell'edificio;
e)attività commerciali;
f)uffici pubblici e privati e studi professionali;
g)depositi di autoveicoli di uso pubblico;
h)teatri e cinematografi.

Più destinazioni di cui ai commi b), c), d), e), f), g), h), possono essere sommate in un unico edificio, che di norma deve conservare prevalente destinazione residenziale.
Nei lotti ove esistano insediamenti produttivi è consentito effettuare adeguamenti igienici e funzionali degli edifici residenziali esistenti fino al limite massimo di 30 mq.di Su.

In questa zona il P.R.G. di attua per intervento edilizio diretto. Sono consentite, con le procedure di approvazione del progetto edilizio sopra indicate, opere di ristrutturazione, trasformazione statica e/o igienica, ammodernamento integrale e costruzione di nuovi edifici, anche mediante cambio di destinazione d'uso, purché la destinazione d'uso finale sia compresa fra quelle previste dal presente articolo e con i limiti ivi previsti.

Uf = 0.5 mq/mq
If = 1.0 mc/mq
40 % Sf
h max = pari a quella degli edifici circostanti
Dfs = zero, e comunque nel rispetto degli eventuali allineamenti previsti delle tavole
grafiche di P.R.G.
Dc = nel caso di parete finestrata : >= ml. 5,00
= nel caso di parete non finestrata : ml zero se già preesiste fabbricato a
confine, oppure >= ml 5,00
De (*) = nel caso di parete finestrata : >= ml 10,00
= nel caso di parete non finestrata : ml zero oppure >= ml 10,00

(*) la norma si applica anche nel caso di una sola parete finestrata

Aree con verde di vicinato, attrezzato: min. 40% della Superficie Fondiaria.
Fino ad 1/3 della suddetta superficie è consentita la realizzazione di pavimentazioni drenanti, previo parere favorevole della Commissione Edilizia



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