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In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
Sono inoltre ammesse:
Più destinazioni di cui ai commi b), c), d), e), f1), f2), g), h), i), l), m), possono essere sommate in un unico edificio che di norma deve conservare prevalente destinazione residenziale, purché non superino la quota del 40% di Superficie utile (Su) totale dell'edificio.
Lungo l’asse stradale di via Europa, per una profondità massima di ml. 100 dal ciglio stradale, la destinazione di cui al comma g) è ammessa senza il vincolo di rispetto del limite indicato al comma precedente.
E’ consentita la realizzazione di tettoie, quali pertinenze delle attività di cui ai commi e), f1), f2) e g) in misura comunque non superiore al 20 % della Su ammissibile relativa a tali attività e purché di altezza non superiore a ml. 3,50.
Nei lotti ove esistano insediamenti produttivi è consentito effettuare adeguamenti igienici e funzionali degli edifici residenziali esistenti fino la limite massimo di 30 mq. di Su.
Sono altresì consentite le demolizioni totali e gli ampliamenti con la normale procedura dell'intervento edilizio diretto, e nel rispetto degli indici propri delle zone.
L'edificazione dovrà rispettare gli eventuali nuovi allineamenti stradali e arretramenti di rispetto segnati sulla tavola di P.R.G. in scala 1:2.000 e previsti dalle presenti Norme.
In queste zone il P.R.G. si attua per Intervento edilizio diretto. Con il Programma Pluriennale di Attuazione potranno essere vincolati in queste zone comparti da sottoporre ad intervento urbanistico preventivo.
Sono suddivisi in:
Si applicano i seguenti indici e parametri:
(*) la norma si applica anche nel caso di una sola parete finestrata.
Aree con verde di vicinato, attrezzato: min. 40% della Superficie Fondiaria.
Fino ad 1/3 della suddetta superficie è consentita la realizzazione di pavimentazioni drenanti, previo parere favorevole della Commissione Edilizia
altezze edifici:
Aree con verde di vicinato, attrezzato: min. 40% della Superficie Fondiaria.
Fino ad 1/3 della suddetta superficie è consentita la realizzazione di pavimentazioni drenanti, previo parere favorevole della Commissione Ediliza.
Queste zone sono destinate al mantenimento della edificazione esistente e alla formazione del verde per giardini e parchi privati.\\ Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 457/78.
E' consentito un ampliamento delle costruzioni esistenti, non superiore al 30% della Su esistente e comunque non superiore a mq. 120.
Detto ampliamento può essere autorizzato una sola volta, anche se in più fasi, nel rispetto di tutte le Norme Regolamentari vigenti ed applicabili, e può essere realizzato anche mediante corpi di fabbrica distaccati rispetto all'edificio esistente, purché realizzino una soluzione architettonica coerente e decorosa.
In ogni caso si applicano gli oneri di Urbanizzazione previsti dalle vigenti delibere comunali.
Inoltre:
Altezze degli edifici:
In ogni altro caso:
Altezze netta dei locali:
Aree con verde di vicinato, attrezzato: min. 40% della Superficie Fondiaria.
Fino ad 1/3 della suddetta superficie è consentita la realizzazione di pavimentazioni drenanti, previo parere favorevole della Commissione Edilizia
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