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Le aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, se accorpate ad aree limitrofe edificabili, consentono - mediante opportuna convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comunale - un incremento della Superficie utile (Su) pari al 5% della Su consentita dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione in dette aree limitrofe edificabili.
Il suddetto incremento di superficie utile è assoggettato al pagamento del contributo di concessione previsto dai Regolamenti Comunali vigenti.
Non è consentito in alcun caso realizzare costruzioni nelle aree in questione.
Negli edifici attualmente esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione.
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