<< Art. 32.1 | Indice NTA | Art. 33 >>
In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:
E' inoltre ammesso:
- una sola abitazione per ciascuna intestazione catastale o per ciascun lotto, con una superficie utile massima di mq. 120 ad uso del custode o del Titolare dell'Azienda.
Gli impianti dovranno essere attrezzati in modo da evitare ogni inquinamento atmosferico, dell'acqua e del suolo ed inquinamenti di carattere acustico.
In queste aree il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, e precisamente mediante la approvazione di un Piano delle Aree per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) ex art. 27, Legge 22.10.71 n. 865, Piano che, fatti salvi gli indici e i parametri di seguito indicati, detterā Norme specifiche per la attuazione degli interventi
Si applicano i seguenti indici e parametri:
Altezza degli edifici:
Parcheggi ed eventuali autorimesse = 1mq/4mq di Su, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf.
Verde al servizio degli insediamenti produttivi: min 20% della Superficie fondiaria (Sf).
Fino alla metā della suddetta superficie č consentita la realizzazione di pavimentazioni drenanti, previo parere favorevole della Commissione Edilizia
Servizi tecnici e/o amministrativi: superficie utile massima ammissibile <= 1/5 Uf
Realizzato da BeOpen.it - info@beopen.it