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§Capitolo IV - Zone a verde

  • Art. 34 - Zone produttive agricole D3

Si tratta di zone agricole destinate alla produzione di beni e di prodotti della terra. In tali zone sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'Azienda, nonché alle attrezzature ed infrastrutture produttive.

Le destinazioni edilizie sono le seguenti:

a) abitazione per diretti coltivatori della terra, locali per la direzione dell'Azienda, per l'esposizione e la eventuale ->commercializzazione dei prodotti dell'Azienda medesima;
b) stalle, edifici per allevamenti (con esclusione delle porcilaie), edifici per la trasformazione dei prodotti ->dell'Azienda, ivi inclusi i macelli con superfici utile (Su) non superiore a mq 200;
c) silos, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo, piccoli spacci per la vendita al dettaglio dei prodotti ->dell'Azienda con Superficie utile (Su) non superiore a mq 40, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
d) movimenti di terra, apertura di nuove strade interne, canalizzazioni, recinzioni;
e) abbattimento, migliorie e rotazione delle alberature;
f) serre;
g) attivitā estrattive di cava.

In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle presenti Norme e dei disposti della Legge Regione Lombardia 7/6/1980 n. 93.

Le concessioni edilizie possono essere ottenute unicamente da:
i) gli Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti all'Albo di cui alla L.R. 13/4/1974 n. 18, in tale caso la concessione viene rilasciata a titolo gratuito;
ii) il Titolare o Legale rappresentante dell'Impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature e infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione.

La concessione č tuttavia subordinata:
o) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attivitā agricola, da trascriversi a cura e spese del Concessionario sui registri della proprietā immobiliare; tale vincolo decade a seguito della variazione di destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
oo) all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
ooo) limitatamente ai soggetti di cui al precedente punto ii), anche alla presentazione al Sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura-foreste e alimentazione competente per il territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.

Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui sopra, č fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione. Il Sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui č successivamente detto al punto DD del presente articolo.

La concessione edilizia per le opere di cui al punto b) č subordinata alla previsione di appositi impianti di depurazione delle acque o alla adozione di particolari tecniche, anche agronomiche, atte a garantire i limiti di accettabilitā per acque di scarico, di cui alla L.R. n. 48 del 19/8/1974, e comunque sentiti al proposito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale, ed avendo riguardo al Regolamento di Igiene Comunale.

Ai fini dell'applicazione del conteggio degli indici urbanistici ed edilizi, le zone di cui al presente articolo, con riferimento alle destinazioni edilizie elencate, si distinguono in tre categorie:

§AA - Per le destinazioni di cui al precedente punto a) si applicano i seguenti indici e parametri:

It = 0,06 mc/mq su terreni a coltura orticolo e floricola specializzata;
= 0,01 mc/mq per un max di 500 mc per Azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a prato - pascolo ->permanente;
= 0,03 mc/mq negli altri casi;
Ut = 0,10 mq/mq

Altezza dei fabbricati:

hmax = 7,50 ml
Dfs >=; 20,00 ml
Dc >= 10,00 ml
De <= h, con min. 10,00 (la norma si applica anche nel caso di pareti non finestrate)
Parcheggi ed autorimesse = 1mq/4mq di Su, di cui il 30% in parcheggi di uso pubblico ai margini di ciascun edificio.
Area a verde di vicinato = 2,00 mq/mq di Su

Nel computo dei volumi realizzabili per le opere di cui alla presente categoria, non sono considerate le attrezzature e infrastrutture produttive dell'Azienda.

§BB - Per le destinazioni edilizie sub b), c) ed f) si applicano i seguenti indici e parametri:

It = nessun limite volumetrico per le destinazioni edilizie sub b) et c).
Ut (max) = 0,10 mq/mq
= 0,40 mq/mq per le serre.

Altezza dei fabbricati:

hmax = 7,50 ml con esclusione di volumi tecnici ed impianti tecnologici speciali.
Dfs >= 30,00 ml
Dc >= 20,00 ml
De >= 20,00 ml
Parcheggi ed autorimesse = 1,00 mq/4 mq di Su.
Aree a verde di vicinato = 2,00 mq per ogni mq di Superficie utile.

Al fine del computo dell'indice di copertura massimo realizzabile č ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'Azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini.

§CC - Per le destinazioni edilizie di cui ai commi d), e) e g) non si prescrivono indici nč parametri, ma si richiama l'attenzione sull'obbligo dell'osservanza delle presenti norme tecniche in ogni loro parte, nonché di tutta la normativa vigente.

§DD - Su tutte le aree computate ai fini edificatori č istituito il vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile solo in relazione alla variazione della normativa urbanistica.

§EE - Non č subordinata nč a concessione nč ad autorizzazione comunale la realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

§FF - Per gli edifici esistenti in questa zona alla data di approvazione del P.R.G., aventi a tale data destinazione d'uso non conforme a quanto previsto con il presente articolo e non in capo a soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regione Lombardia n. 93 del 07/06/80, si applicano le seguenti norme:

Destinazioni d'uso ammissibili :

a) residenza, limitatamente a 120 mq. di S.U. per unitā immobiliare, per ogni intestazione catastale.
Ove la destinazione residenziale sia giā in essere, č consentito, anche oltre il limite precedentemente indicato, l'incremento "una tantum" del 20% della S.U. esistente.
b) strutture a carattere sociale per la assistenza, cura, recupero e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, quali ad esempio portatori di handycaps, tossicodipendenti, carcerati, malati con esigenze riabilitative di lungo periodo;
c) strutture per attivitā complementari compatibili con la destinazione agricola del territorio, quali ad esempio agriturismo come definito dalla Legislazione vigente; allevamento equino con annesso maneggio, subordinatamente alla disponibilitā di idonea superficie per lo svolgimento delle relative; allevamento, macellazione del bestiame, spazi per la commercializzazione di prodotti tipici aventi S.U. non superiore a mq. 100;
d) uffici connessi all'espletamento delle attivitā di cui ai precedente punti b) e c), limitatamente al 20% della S.U. esistente alla data di approvazione del P.R.G. , e comunque con S.U. non superiore a mq. 100 per ogni singola attivitā insediata.

Al fine di consentire corrette modalitā di utilizzazione degli edifici esitenti, l'insediamento delle attivitā sopraindicate potrā attuarsi mediante gli interventi di cui all'art. 31 della Legge 457/78 lettera a), b), c) e d); nel caso di interventi che comportino cambio di destinazione d'uso dovrā stipularsi apposita convenzione mediante la quale si dovranno individuare i costi delle urbanizzazioni da porre a carico del Concessionario.

Gli edifici di cui al presente capoverso, ricompresi nelle precedenti lettere b), c) e d) dovranno essere mantenuti nei limiti di consistenza attuali; č tuttavia consentito un ampliamento "una tantum" non superiore al 20% delle S.U. esistenti, con il limite di 200 mq. di S.U. per ogni edificio.



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