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Si tratta di zone agricole destinate alla produzione di beni e di prodotti della terra. In tali zone sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'Azienda, nonché alle attrezzature ed infrastrutture produttive.
Le destinazioni edilizie sono le seguenti:
In questa zona il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto, nel rispetto delle presenti Norme e dei disposti della Legge Regione Lombardia 7/6/1980 n. 93.
Le concessioni edilizie possono essere ottenute unicamente da:
i) gli Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti all'Albo di cui alla L.R. 13/4/1974 n. 18, in tale caso la concessione viene rilasciata a titolo gratuito;
ii) il Titolare o Legale rappresentante dell'Impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature e infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione.
La concessione č tuttavia subordinata:
o) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attivitā agricola, da trascriversi a cura e spese del Concessionario sui registri della proprietā immobiliare; tale vincolo decade a seguito della variazione di destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;
oo) all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
ooo) limitatamente ai soggetti di cui al precedente punto ii), anche alla presentazione al Sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura-foreste e alimentazione competente per il territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui sopra, č fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione. Il Sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto di concessione, una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui č successivamente detto al punto DD del presente articolo.
La concessione edilizia per le opere di cui al punto b) č subordinata alla previsione di appositi impianti di depurazione delle acque o alla adozione di particolari tecniche, anche agronomiche, atte a garantire i limiti di accettabilitā per acque di scarico, di cui alla L.R. n. 48 del 19/8/1974, e comunque sentiti al proposito l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale, ed avendo riguardo al Regolamento di Igiene Comunale.
Ai fini dell'applicazione del conteggio degli indici urbanistici ed edilizi, le zone di cui al presente articolo, con riferimento alle destinazioni edilizie elencate, si distinguono in tre categorie:
Altezza dei fabbricati:
Nel computo dei volumi realizzabili per le opere di cui alla presente categoria, non sono considerate le attrezzature e infrastrutture produttive dell'Azienda.
Altezza dei fabbricati:
Al fine del computo dell'indice di copertura massimo realizzabile č ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'Azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini.
Destinazioni d'uso ammissibili :
Al fine di consentire corrette modalitā di utilizzazione degli edifici esitenti, l'insediamento delle attivitā sopraindicate potrā attuarsi mediante gli interventi di cui all'art. 31 della Legge 457/78 lettera a), b), c) e d); nel caso di interventi che comportino cambio di destinazione d'uso dovrā stipularsi apposita convenzione mediante la quale si dovranno individuare i costi delle urbanizzazioni da porre a carico del Concessionario.
Gli edifici di cui al presente capoverso, ricompresi nelle precedenti lettere b), c) e d) dovranno essere mantenuti nei limiti di consistenza attuali; č tuttavia consentito un ampliamento "una tantum" non superiore al 20% delle S.U. esistenti, con il limite di 200 mq. di S.U. per ogni edificio.
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