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§Capitolo IV - Zone a verde

Sono destinate all'esercizio dell'agricoltura intesa come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agricolo dell'equilibrio ecologico e naturale.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto. Le relative concessioni edilizie possono essere ottenute in base alle indicazioni delle presenti Norme, unicamente dai Proprietari coltivatori diretti, concedenti, nonché dagli affittuari e da mezzadri che, ai sensi delle Leggi vigenti, hanno acquisito il diritto di sostituirsi al Proprietario nell'esecuzione delle opere oggetto della concessione edilizia.
Nelle domande di concessione edilizia per nuove costruzioni, l'eventuale volume già edificato deve essere computato sia nei confronti dei limiti di ogni singola destinazione, sia nei confronti del limite complessivo.

Le zone agricole sono così suddivise:

§A - Zone agricole boschive E1

Si tratta di zone prevalentemente utilizzate a bosco (in gran parte acacie e conifere). In tali zone è vietata ogni nuova costruzione.
Sono consentiti l'uso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistenti solo per gli operatori agricoli, come definiti al precedente art. 34.
E' consentito, "una tantum", anche se in più fasi, un ampliamento non superiore al 20% della superficie utile precedentemente esistente per le sole residenze degli operatori agricoli, precedentemente individuati.
Sono vietate le opere di cui all'art. 34, commi a), b), c), f) e g). Sono invece consentite le opere di cui all'art. 34 commi d) ed e), su autorizzazione del Sindaco, cui sarà presentato il Piano colturale corredato di relazioni idrogeologiche ed agronomiche, sentito l'Ente forestale dello Stato, per quanto di competenza.

§B - Zone di rispetto e salvaguardia ambientale E2

Riguardano le zone agricole ove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell'ambiente naturale e del prossimo abitato; è imposto quindi il mantenimento di filari di alberi, di gruppi di alberi, di siepi, di recinzioni e di alberi consistenti elementi di verde.
Per l'acceso alle limitrofe zone residenziali, potranno essere individuate nelle zone di rispetto e salvaguardia ambientale, percorsi pedonali o automobilistici da acquisire in base alla legge 22/10/1971 n. 865.
Sono consentite solamente le opere di cui al comma e) dell'art. 34 delle presenti N.T.A.
E' consentito l'ampliamento delle costruzioni esistenti in misura non superiore al 30% della Su esistente, anche in più fasi, al fine di consentire il necessario adeguamento di dette costruzioni.
Tale ampliamento potrà essere assentito solo se ed in quanto compatibile con tutte le Norme di Leggi vigenti in materia di tutela e di rispetto dell'ambiente, ed è subordinata al preventivo ottenimento - da parte del richiedente la concessione - di tutte le autorizzazioni e pareri previsti dalle leggi vigenti.
Non è consentita assolutamente la localizzazione di nuove attività industriali ed artigianali di qualsiasi tipo.



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