<< Norme di intervento | Indice NTA | Art. 37 >>
Sono destinate alle seguenti attrezzature, secondo i simboli riportati sulle tavole grafiche del P.R.G.: amministrative, per l'istruzione, culturali, sportive, sociali, associative, partecipative, sanitarie, assistenziali, ricreative e religiose.
La realizzazione di tali servizi può avvenire sia da parte della pubblica Amministrazione, che da parte di altri Enti pubblici o privati istituzionalmente competenti, purché siano destinati a finalità di carattere generale, sotto gli aspetti elencati al primo coma del presente articolo.
Gli interventi in queste zone da parte di Enti o privati, sono subordinati a speciale convenzione che preveda:
- che i detti costruiscano l'edificio a proprie spese sull'area pubblica;
- che il progetto sia conforme alle esigenze comunali;
- che i detti assumano la gestione del servizio, rispettandone i fini sociali;
- che il Comune, ove lo ritenga, possa fare un limitato uso dei locali e delle attrezzature, secondo modalità da disciplinarsi con la convenzione stessa;
- ogni altra modalità che sia ritenuta vantaggiosa per il buon svolgimento del servizio ai fini della pubblica utilità, o che sia accettata dalle parti.
Restano escluse dall'obbligo della convenzione di cui al comma precedente le attrezzature Parrocchiali che saranno realizzate per soddisfare le esigenze del culto e che, in ogni caso, non costituiscano oggetto di lucro.
Laddove apposito simbolo grafico lo preveda, queste zone possono essere destinate - in caso di evento calamitoso - al ricovero delle popolazioni sinistrate.
In queste zone, sia le costruzioni che la sistemazione del suolo, dovranno essere realizzate senza abbattimento o danneggiamento delle alberature di alto fusto esistenti.
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
Altezza degli edifici:
Parcheggi ed autorimesse: nel rispetto dell'art. 24 delle presenti N.T.A.
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