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§Capitolo V - Zone a destinazione speciale

1 - Le aree ed i manufatti di cui agli articoli seguenti sono destinate al soddisfacimento dei bisogni "primari" e "secondari" della popolazione e di quelli indotti dalle attivitą insediate sul territorio.

a - Le aree e le attrezzature individuate e normate entro il presente "Capitolo V" sono realizzate sia attraverso l'iniziativa pubblica diretta che attraverso l'iniziativa degli operatori privati, alle condizioni di seguito specificate.

b - Salva diversa indicazione contenuta nel "Piano dei Servizi", redatto nei modi e nelle forme di legge, le aree e le opere previste nelle successive norme non sono prioritariamente sottoposte all'espropriazione ma le aree possono essere acquisite e le opere realizzate anche dagli operatori privati alla sola condizione che sia garantito il soddisfacimento dell'interesse della collettivitą .

c - Nel caso di cui alla precedente lettera "b", la loro realizzazione deve essere preceduta da una convenzione, da stipularsi tra la Pubblica Amministrazione e gli Operatori, entro la quale siano fissati non solo i parametri dimensionali, secondo quanto espresso nei successivi articoli, ma anche le modalitą di accesso da parte dell'utenza collettiva, gli eventuali costi e gli eventuali meccanismi tariffari, il livello qualitativo da assicurare (facendo riferimento, se ed in quanto esistenti, ai capitolati ed ai regolamenti comunali in materia) ed alle legge nazionali e regionali che regolano i rapporti tra gli enti riconosciuti (Chiese, ONLUS, volontariato, Enti ed Associazioni, ecc.) e quanto necessario per regolare i rapporti tra le parti, avendo quale finalitą il servizio da rendere alla cittadinanza o a parti della stessa.

d - Quando le aree e le opere di cui al presente titolo sono ricomprese entro il "Piano dei Servizi", redatto ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della L.r. 51/75, esse sono utilizzate per il soddisfacimento delle necessitą di uso collettivo e per la realizzazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico, concorrendo alla verifica delle dotazioni minime prescritte dalla Legge (standard).



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